Il Tribunale di Trani, con recente sentenza del 17.1.22, ha sanzionato di nullità ai sensi dell’art. 117 TUB la clausola relativa agli interessi per omessa convenzione, rideterminando il saldo del rapporto ai tassi BOT ed evidenziando che le condizioni contrattuali non possono desumersi dagli estratti conto trasmessi dalla banca. La Banca è condannata al pagamento di circa € 85.000,00.

Tribunale di Trani, sent. del 17.1.22

Trib. Trani sent. 17.1.22

La Corte di Cassazione, in riforma della sentenza impugnata, ha sancito il principio per cui, in caso di domanda riconvenzionale della Banca, il saldo del conto corrente deve essere rideterminato azzerando il saldo iniziale del primo estratto conto utile (a debito per il correntista).

In virtù di tanto, la Corte di Appello di Bari, cui è stata rinviata la causa, dovrà accertare in favore del correntista un saldo ancora maggiore rispetto a quello già riconosciuto.

Corte di Cassazione, sent. N. 25657 del 22.09.21

Cassazione Civ. n. 25657 del 22.9.21

Il Tribunale di Torino con provvedimento del 13.5.21 riconosce il superamento del limite d’usura determinato dal costo per il premio assicurativo nel contratto di prestito contro cessione del quinto.

Tribunale di Torino, sent. del 13.5.21

Tribunale Torino provvedimento 13.5.21

Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 9.11.20, in ossequio al recente indirizzo della Cassazione, statuitisce la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.00 anche se la Banca abbia rispettato le prescrizioni di cui all’art. 7) della stessa delibera CICR, vale a dire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la rituale comunicazione per iscritto alla clientela entro il 31.12.00, giacché la stessa delibera postula anche che le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedenti, mentre il peggioramento è in re ipsa nel passaggio da un anatocismo non dovuto, perché nullo, ad un anatocismo valido.

Nel caso di specie, in assenza di accordo sottoscritto tra le parti, il Tribunale ha condannato la Banca alla restituzione di tutte le somme incassate in virtù della capitalizzazione applicata, riducendo sensibilmente la debitoria.

Tribunale di Foggia, sent. del 9.11.20

Trib. Foggia sent. 9.11.20

La Corte di Appello di Bari sancisce la nullità assoluta delle fideiussioni omnibus predisposte sulla scorta del modello predisposto dall’ABI per violazione delle norme antitrust.

Tribunale di Bari, sent. n. 526 del 2018

Corte appello-di-bari-sentenza-n.-526-del-21-marzo-2018

Il Tribunale di Napoli, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 383/18, statuisce che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinguere tra costi upfront e recurring.

Tribunale di Napoli, sent. n. 1340 del 2020

Trib. Napoli 7.2.20 - legittimazione passiva x premio e comm.ni intermediaz. - appl. 125.2 ante 2010 - rimb. up front e recurring - nulla clausola esclusione rimb

Il Tribunale di Larino, già nel 2014, statuiva che il pagamento di interessi illegittimi nel corso del rapporto contrattuale non costituisce adempimento di un’obbligazione naturale, non essendo configurabile alcun dovere morale o sociale ad adempiere una siffatta prestazione.

Tribunale di Larino, sent. n. 116 del 2014

Tribunale Larino sent. n. 116 - 2014

La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1823 del 25.10.18, nel confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia con cui veniva annullata una debitoria del correntista di circa € 30.000,00 nei confronti della Banca, ha sancito il principio secondo cui è nulla la clausola di determinazione degli interessi ultralegali, qualora il contratto di conto corrente porti la sottoscrizione del solo correntista, per mancanza di valida convenzione scritta ex art. 1284, 3 comma, cc..

Corte di Appello di Bari, sent. n. 1823 del 25.10.18

Corte Appello Bari sentenza 25.10.18

Il Tribunale di Larino ribadisce il principio già espresso dalla Cassazione secondo cui per le rimesse che non hanno carattere solutorio, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente al quale esse sono inerenti e condanna l’Istituto di credito al pagamento della somma di € 176.496,78, oltre interessi.

Trib. Larino sent. n. 288 del 2018

sentenza

Illegittima la segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia senza il preavviso al correntista.

Trib. Foggia N.R.G. 2953 del 2018

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