Cosa fare e quanto costa una causa per anatocismo o usura prima della prescrizione. Ma anche le vie alternative al Tribunale, più veloci e meno costose.

Un conto corrente che non quadra, un fido o un mutuo le cui condizioni non vengono rispettate fino in fondo. Ci sono diversi motivi per fare causa alla banca, che, di solito, si racchiudono in due concetti: l’anatocismo, cioè la produzione di interessi su altri interessi resi produttivi anche se scaduti o non pagati, e l’usura, vale a dire un costo globale del mutuo o del prestito – interessi compresi – che supera i limiti fissati dalla legge. Ma bisogna avere ben chiaro il percorso da compiere per poter arrivare alla restituzione di soldi pagati in eccesso. E, soprattutto, se il gioco vale la candela: cioè, se fare causa alla banca conviene da un punto di vista economico, tra ciò che bisogna spendere per arrivare in Tribunale e quello che si pensa di ottenere. Vediamo che cosa fare e quanto costa fare causa alla banca.

Come in altre situazioni simili, per fare causa alla banca occorre, come prima cosa, raccogliere tutta la documentazione possibile per dimostrare il torto subìto. E’ importante sapere che la banca è obbligata a procurare al cliente tutta la documentazione da lui richiesta tramite raccomandata. Il Testo unico bancario, infatti, lo stabilisce a chiare lettere: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e, comunque, non oltre 90 giorni copia della documentazione inerente a singole operazione poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati i costi di produzione di tale documentazione» [1].

Quindi, entro 90 giorni la banca deve fornire al cliente ogni dettaglio delle operazioni svolte. Ma solo nell’arco degli ultimi 10 anni: è questo, infatti, il termine di prescrizione per fare causa alla banca, calcolato dalla data di chiusura del conto corrente. Ma se il conto non è stato chiuso, in qualsiasi momento è possibile fare causa alla banca.

Successivamente, conviene mostrare ad un perito le carte ottenute dall’istituto di credito. Sarà lui a decidere – o comunque a consigliare al cliente – se chiedere alla banca un recupero oppure avviare un’azione legale e, quindi, fare causa alla banca.

Pertanto, le strade per agire contro la propria banca sono diverse:

  • quella giudiziale, che porta in Tribunale o davanti ad un Giudice di Pace per le controversie entro 5.000 euro;
  • quella stragiudiziale, chiamata anche Adr (Alternative Dispute Resolution). Consiste in un accordo con l’istituto di credito al quale si può arrivare risparmiando tempo e denaro, purché i motivi della controversia siano ben documentati in modo da avere dei risultati soddisfacenti.

Se il cliente che vuole fare causa alla banca per anatocismo si ritiene anche vittima di usura, può inserire, nella stessa domanda processuale, sia la contestazione sulla capitalizzazione degli interessi (l’anatocismo, appunto) sia quella per tassi usurai. L’usura scatta se il costo globale del mutuo – interessi compresi – supera i limiti fissati dalla legge: anche in tal caso è necessario il supporto di un professionista.

La natura usuraria degli interessi va accertata con riferimento ai valori determinati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze in vigore all’epoca della pattuizione, il tutto da aumentare della metà, così da raggiungere il tasso-soglia [2].

C’è, comunque, da segnalare che la controversia su un contratto bancario prevede un tentativo obbligatorio di mediazione [3] al quale il cliente si deve recare assistito da un avvocato. Serve a cercare un accordo tra le parti che possa evitare di fare una vera propria causa alla banca.

La mediazione prima di fare una causa alla banca

Mettiamoci d’accordo, dunque, prima di arrivare in Tribunale. Il tentativo di mediazioneè obbligatorio, ma non è detto che debba andare a buon fine. Può succedere, infatti, che:

  • la banca non si presenti all’incontro;
  • la banca si presenti ma non si trovi un accordo.

In entrambi i casi, il cliente può iniziare la causa in Tribunale. Ma è tenuto ad anticipare il costo del contributo unificato, le spese di notifica e i bolli (e, naturalmente, le competenze del proprio difensore).

Può anche succedere che entrambe le parti decidano di proseguire gli incontri per trovare un accordo. In questo caso, che l’intesa ci sia o meno, il mediatore dovrà ricevere il suo compenso.

Ma può anche darsi che il cliente scelga una terza strada rispetto al ricorso in Tribunale o alla mediazione. Che, cioè, decida di intraprendere un giudizio presso l’ABF, l’arbitro delle questioni insorte tra cittadini e banche, il cui costo è estremamente basso e presenta tempi piuttosto veloci.

Quanto costa fare causa alla banca

Fare causa alla banca per anatocismo ha dei costi fissi:

  • un contributo unificato che, nel primo grado di giudizio, varia da 43 euro a 1.686 euro, a seconda del valore della causa (ma gli importi vengono periodicamente aggiornati);
  • il bollo da 27 euro;
  • le spese di notifica della citazione (qualche decina di euro);
  • il costo del consulente per la perizia iniziale (alcune centinaia di euro, a seconda delle tariffe dello studio).

Questo per quanto riguarda le tasse. Ma durante il giudizio – anche se non è obbligatorio – il magistrato potrebbe addebitare l’anticipo da pagare al consulente tecnico d’ufficio per la perizia ufficiale.

Conviene, allora, fare causa alla banca? Dipende dalla cifra da recuperare. Se ha una certa consistenza, sì. E’ vero che, in caso di vittoria, il giudice decide normalmente di far pagare alla controparte le spese legali. Ma è anche vero che chi fa causa alla banca deve pagare un avvocato. Bisogna, dunque, valutare anche la parcella del legale.

Le nuove regole sull’anatocismo

Il decreto banche, convertito in legge verso la fine del 2016 [4], introduce alcune novità sull’anatocismo. Nello specifico:

  • nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento deve essere assicurata la stessa periodicità – comunque non inferiore a un anno – nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
  • gli interessi vengono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, alla fine del rapporto per il quale sono dovuti;
  • gli interessi debitori maturati non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e vengono calcolati unicamente sulla sorte capitale;
  • il cliente ha il diritto di autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi diventano esigibili. In questo caso, la somma addebitata deve essere considerata sorte capitale. Il cliente può revocare quest’autorizzazione in ogni momento, purché non abbia avuto luogo l’addebito.

Fare causa alla banca: l’accordo stragiudiziale

Come detto all’inizio di questo articolo, ci sono delle situazioni in cui non conviene fare causa alla banca ma raggiungere un accordo stragiudiziale. Vediamo quali  sono le vie da percorrere.

L’accordo privato

Con in mano la documentazione e la perizia di parte, ed una volta identificati i presunti illeciti, si può invitare bonariamente la banca a porre fine a quegli illeciti e alla restituzione delle somme pagate in eccesso. La trattativa si conclude con un accordo scritto che soddisfi entrambe le parti. Tuttavia, l’accordo privato non ha alcun valore esecutivo. Vuol dire che, se la banca non lo rispetta, bisognerà agire per via giudiziaria.

Il vantaggio dell’accordo privato è che è la soluzione meno costosa, non dovendo pagare tasse, bolli e quant’altro. Lo svantaggio, appunto, è quello di dover sperare che la banca rispetti quanto sottoscritto con il cliente.

La mediazione civile e commerciale

Nella mediazione subentra un terzo attore, oltre alla banca e al cliente, il cui compito è quello di far conciliare le parti per trovare un accordo, in modo di snellire i tempi (ed il carico di lavoro per i tribunali).

Come già spiegato, la mediazione è, comunque, obbligatoria sia per i contratti assicurativi, bancari e finanziari, sia per altre controversie (dal condominio all’affitto di aziende, dal risarcimento di un danno sanitario alle successioni ereditarie, ecc.). L’organismo di mediazione coinvolto deve essere uno di quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per l’eventuale causa.

Le parti dovranno essere assistite da un avvocato. Saranno i legali a firmare l’eventuale accordo di conciliazione, che avrà efficacia di titolo esecutivo.

La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob

La terza possibilità per evitare di fare causa alla banca e raggiungere un accordo stragiudiziale è quella della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La legge [5] consente questa possibilità in caso di controversie tra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari, circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio (fondi comuni) collettiva.

L’arbitro bancario e finanziario

Si tratta di un sistema di risoluzione delle controversie tra la banca ed il cliente che non prevede l’assistenza di un avvocato (quindi più economico e più veloce della causa alla banca). L’Arbitro bancario e finanziario (Abf) è un organismo indipendente, assistito nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. Le decisioni prese dall’Abf non sono vincolanti come quelle di un giudice, ma se una delle due parti non le rispetta, l’inadempimento viene reso pubblico.

Per ricorrere all’Arbitro bancario e finanziario, il cliente deve aver tentato di risolvere il problema inviando un reclamo scritto alla banca.

Il conciliatore bancario finanziario

E’ un’associazione senza scopo di lucro, accreditata dal Ministero della Giustizia e con personalità giuridica riconosciuta dalla Prefettura di Roma che dà la possibilità ai clienti di tentare un accordo con l’istituto di credito per evitare di fare causa alla banca.

Garantisce un tempo di mediazione non superiore a 3 mesi e costi contenuti, variabili a seconda del valore della controversia.

Fonte: www.laleggepertutti.it

CategoriaDiritto Bancario
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